Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3191 del 1 luglio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:3191PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 34 cod. proc. pen. non prevede l`incompatibilita` ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento del magistrato che, su richiesta delle parti, abbia applicato la pena ex artt. 444 cod. proc. pen. ad un coimputato.  Ne` le sentenze della Corte costituzionale nn. 186/1992 e 52/1993, che hanno dichiarato la parziale illegittimita` costituzionale di tale articolo, impongono o consentono una diversa interpretazione, neppure nel caso che il reato per cui si procede e per cui e` stata fatta applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. sia plurisoggettivo o a concorso necessario (nella specie il delitto previsto dall`art. 416 cod. pen.).    da vedere:Sen 29/10/1992 10406 sez 6 Pen

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