Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5442 del 9 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:5442PEN

Massima

Massima ufficiale
L'inosservanza dell'obbligo di risiedere in un determinato comune imposto con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza prima della data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1988 n. 327 mantiene il carattere di illecito penale, previsto e punito dall'art. 9 comma secondo della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, anche dopo quella data, perche` la citata legge n. 327 del 1988 non ha eliminato l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, ma ha solo delimitato l'imposizione di detto obbligo al comune di residenza o dimora abituale del sottoposto a misura di prevenzione, mentre per le persone alle quali era stato imposto il soggiorno in un comune diverso ha disposto il trasferimento nell'originario luogo di residenza, salvo che non venga sostituita detta misura con quella del divieto di soggiorno in uno e piu` comuni o in una o piu` province.    conforme: Sen 27/05/1989 7740 sez 1 Pen Sen 27/11/1989 16532 sez 1 Pen

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