Cassazione penale Sez. I sentenza n. 677 del 28 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:677PEN

Massima

Massima ufficiale
Non è manifestamente infondata - in seguito all'entrata in vigore della legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 6, che, nel sopprimere il tribunale supremo militare, ha attribuito alla corte di cassazione la competenza per i ricorsi avverso le sentenze delle corti d'appello militari istituite con la stessa legge - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 7 ottobre 1969, n. 742, in riferimento all'art. 3 della costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini per la presentazione dei motivi di impugnazione nel periodo feriale relativamente alla fase di merito dei procedimenti sottoposti all'esame dei giudici militari. Infatti sussiste il dubbio circa la ragionevolezza del diverso trattamento riservato all'imputato militare rispetto a quello sottoposto alla giurisdizione ordinaria, nel senso che il primo non possa avvalersi nella fase del merito della sospensione dei termini nel periodo feriale.

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