Cassazione penale Sez. I sentenza n. 50907 del 4 dicembre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:50907PEN

Massima

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Il divieto di concessione di benefici penitenziari, di cui all'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell'Ordinamento Penitenziario, opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito nella l. n. 203 del 1991, relativa a fatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, non sia stata oggetto di formale contestazione, ma risulti comunque accertata dal giudice dell'esecuzione attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna, dovendosi avere riguardo alla qualificazione sostanziale dei delitti giudicati. Tale principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla necessità di consentire al giudice dell'esecuzione, al magistrato e al tribunale di sorveglianza il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile di condanna tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per il normale esercizio delle attribuzioni loro conferite. Pertanto, il giudice dell'esecuzione può legittimamente rilevare la sussistenza delle condizioni ostative alla concessione di benefici penitenziari, previste dall'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell'Ordinamento Penitenziario, anche in assenza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito nella l. n. 203 del 1991, qualora tale aggravante risulti comunque accertata sulla base del contenuto della sentenza di condanna. Tale interpretazione, che valorizza la qualificazione sostanziale dei reati giudicati, è coerente con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità e non determina una irragionevole compressione della finalità rieducativa della pena, essendo comunque consentita la concessione di benefici penitenziari, come la liberazione anticipata e la partecipazione al trattamento intramurario, nonché la possibilità di accedere allo strumento della collaborazione con la giustizia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere

Dott. SANDRINI ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1497/2011 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di PERUGIA del 12/04/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;

lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 aprile 2012, il Tribunale di sorveglianza di Peru…

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