Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2342 del 4 luglio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2342PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell`art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. l`autorita` giudiziaria procedente e` tenuta a trasmettere al tribunale del riesame "gli atti presentati a norma dell`art. 291, comma primo", cioe` gli atti contenenti gli elementi su cui la richiesta di applicazione della misura cautelare e` fondata, ma non la richiesta medesima, salvo che a cio` sia particolarmente sollecitata per l`insorgere di un problema di conformita` del provvedimento emanato con la richiesta anzidetta. (Nella specie, peraltro, la questione non era stata sollevata dinanzi al tribunale del riesame, che avrebbe potuto colmare l`eventuale lacuna, e conseguentemente e` stata ritenuta non proponibile per la prima volta in Cassazione).

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