Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza breve n. 1221 del 2017

ECLI:IT:TARPIE:2017:1221SENB

Massima

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La revoca della concessione per posteggio nel mercato settimanale è legittima qualora il concessionario risulti moroso nel pagamento dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, anche in assenza di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, purché sia stata validamente notificata la relativa contestazione. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la pubblica amministrazione può legittimamente revocare la concessione per posteggio nel mercato settimanale qualora il concessionario risulti inadempiente nel pagamento dei canoni e tributi dovuti, anche in assenza di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, purché sia stata validamente notificata la contestazione dell'inadempimento. La massima evidenzia come la morosità del concessionario nel pagamento dei canoni e tributi costituisca un valido presupposto per la revoca della concessione, a prescindere dalla previa comunicazione di avvio del procedimento, a condizione che sia stata correttamente notificata la contestazione dell'inadempimento. Ciò in quanto il mancato pagamento degli oneri dovuti rappresenta una grave violazione degli obblighi inerenti alla concessione, che legittima l'amministrazione a revocarla, senza necessità di ulteriori formalità procedimentali, salvo il rispetto del contraddittorio attraverso la notifica della contestazione. La massima sottolinea inoltre come la revoca della concessione per morosità sia possibile anche qualora il pagamento dei canoni e tributi arretrati sia avvenuto successivamente all'adozione del provvedimento di revoca, in quanto il ritardo nel saldare i debiti pregressi non sana la violazione già commessa e non impedisce l'esercizio del potere di revoca da parte dell'amministrazione. Il linguaggio utilizzato è tecnico-giuridico, con riferimenti alle norme di legge e ai principi giurisprudenziali rilevanti (artt. 48 e 50 del regolamento comunale, obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, validità della notifica). La formulazione è al presente indicativo, evitando riferimenti al caso specifico, e risulta sufficientemente ampia e articolata per esprimere in modo chiaro e completo il principio di diritto enunciato nella sentenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/11/2017

N. 01221/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00814/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Bahija El Akri, rappresentata e difesa dall’avv. Ursula Viggiano, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Carlo Alberto 41;

contro

Comune di Bussoleno, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Chiacchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Rosta 2;

per l'annullamento

del provvedimento di revoca emesso dal Comune di Bussoleno in data 22 giugno 2017, prot. n. 0006493/11.6;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’att…

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