Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6620 del 2 maggio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:6620PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazioni, è inammissibile, in applicazione del principio di tassatività dei relativi mezzi, per (erronea) proposizione di un mezzo diverso da quello previsto dall'ordinamento processuale, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere in ordine al reato in contestazione perché estinto per sopravvenuta amnistia. Invero, per effetto della sentenza n. 224/1983 della corte costituzionale (che ha dichiarato illegittimo l'art. 512 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 134 della legge n. 689/1981, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152 cpv. cod. proc. pen., avverso la sentenza che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione), deve considerarsi dedotto un grado di giudizio (appello) in precedenza non previsto dall'ordinamento, con immediata incidenza anche sui fatti commessi nella vigenza della vecchia disciplina, in assenza di situazioni giuridiche consolidate.

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