Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31034 del 6 novembre 2020

ECLI:IT:CASS:2020:31034PEN

Massima

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Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere revocato dal giudice dell'esecuzione qualora il condannato commetta un nuovo reato durante il periodo di sospensione, in applicazione del principio secondo cui la concessione di tale beneficio è subordinata alla condizione che il soggetto non commetta ulteriori reati nel periodo di prova. La revoca del beneficio non è preclusa dal divieto del "ne bis in idem" processuale, in quanto l'accertamento della commissione del nuovo reato durante il periodo di sospensione non comporta un nuovo giudizio di responsabilità penale, ma la verifica della permanenza dei presupposti per il mantenimento del beneficio concesso. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non è vincolato dalla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendo sufficiente la semplice enunciazione del petitum per procedere d'ufficio all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di revoca. La motivazione della decisione di revoca deve indicare in modo chiaro e logico i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la perdita del beneficio, senza che sia necessario un particolare approfondimento argomentativo laddove i presupposti risultino pacifici.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. MANCUSO ((omissis)) - Consigliere

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. TALERICO Palma - rel. Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del PG CANEVELLI Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 18 novembre 2019, la Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudi…

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