ECLI:IT:CASS:2002:17753PEN
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23.3.2001 la corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile I'impugnazione, interposta dalla parte civile M. P., contro la sentenza, con cui il g.u.p. del tribunale della stessa città aveva dichiarato, in data 4.7.2000, non luogo a procedere nei confronti di M. G. in ordine all'addebito di diffamazione aggravata e continuata, perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la summenzionata sentenza della corte di appello di Catanzaro la predetta parte civile proponeva, personalmente, ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 comma 1° lett. b) ed e) in relazione agli artt. 428 commi 3° e 5°, 577, 529 c.p.p e chiedendo l'annullamento di tale sentenza con tutte le conseguenze di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La persona offesa dal reato, ancorché costituita parte civile, non ha diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo att…
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