Consiglio di Stato sentenza n. 8436 del 2023

ECLI:IT:CDS:2023:8436SENT

Massima

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La pubblicità dell'istanza di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, prevista dall'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, costituisce un adempimento procedimentale essenziale e non meramente formale, finalizzato a sensibilizzare la popolazione coinvolta e a consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale relativo alla localizzazione della nuova infrastruttura. Tale obbligo di pubblicità non può essere assolto mediante la sola pubblicazione sul portale governativo "impresainungiorno.gov.it", in quanto tale strumento è rivolto principalmente alle esigenze delle imprese e non garantisce la conoscibilità del procedimento e la possibile partecipazione da parte dei cittadini interessati. L'amministrazione competente è pertanto tenuta a provvedere alla pubblicizzazione dell'istanza attraverso canali che effettivamente possano essere consultati senza particolari difficoltà dalla popolazione locale, come la pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell'amministrazione liberamente accessibili, al fine di dare concreta attuazione al principio di democraticità del processo decisionale. L'omissione di tale adempimento procedimentale essenziale determina l'annullamento del provvedimento di assenso implicito formatosi per silenzio, non essendo tale vizio sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Inoltre, l'amministrazione competente, anche in caso di formazione di un provvedimento implicito di assenso, non è esonerata dallo svolgimento di una puntuale istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per l'installazione dell'impianto, ivi compresa la verifica della presenza di siti sensibili entro il raggio di distanza previsto dalla normativa o dal regolamento comunale, senza potersi limitare a prendere atto di quanto dichiarato dal richiedente. L'omissione o l'incompletezza di tale attività istruttoria costituisce una situazione patologica, nonostante la formazione del provvedimento tacito, in quanto l'istituto del silenzio assenso non esonera l'amministrazione dall'adempimento dei propri compiti istituzionali.

Sentenza completa

Pubblicato il 20/09/2023

N. 08436/2023REG.PROV.COLL.

N. 00518/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2023, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Pacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS-, nonché -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gerardo Laurino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di San Cipriano d'Aversa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Di…

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