Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33476 del 19 agosto 2008

ECLI:IT:CASS:2008:33476PEN

Massima

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La retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi a una misura disposta con ordinanza successiva opera anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura, purché i fatti oggetto delle diverse ordinanze siano legati da concorso formale, continuazione o connessione teleologica, essendo irrilevante la possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui i procedimenti diversi riguardino autonome iniziative del pubblico ministero, assunte anche dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza, purché i fatti oggetto delle successive ordinanze fossero già emersi nel corso delle indagini. Inoltre, la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare deve operare anche per i fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza, non potendo residuare alcuno spazio in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale far decorrere i termini di custodia in caso di pluralità di titoli e di fatti di reato cui essi si riferiscono. Pertanto, la tutela espressa dal divieto della contestazione a catena consiste nella retrodatazione dell'ordinanza di custodia cautelare alla data di quella con cui, nella compresenza dei presupposti, la misura cautelare avrebbe già potuto essere applicata, al fine di realizzare la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare a partire dalla coesistenza di tali presupposti, risultando ininfluente sul provvedimento richiesto le vicende del procedimento relativo alla prima ordinanza e, quindi, non operativa la preclusione del giudicato, fermi restando gli effetti del giudizio di merito che dichiari l'insussistenza degli elementi di fatto che condizionano il ricorso alla custodia cautelare.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. GRAMENDOLA ((omissis)) - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ma. Gi., nato a (OMESSO);

contro l'ordinanza del 21 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Messina;

visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

sentita la relazione del consigliere Dott. ((omissis));

sentito il sostituto procuratore generale, Dott. ((omissis)), che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito l'avvocato ((omissis)), che ha insistito per l'accogli…

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