Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 7623 del 2010

ECLI:IT:TARMI:2010:7623SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'annullare gli atti impugnati, ha affermato il seguente principio di diritto: La delibera di adozione di una variante al programma di fabbricazione comunale può essere immediatamente impugnata, ma il mancato esercizio di tale facoltà non comporta alcuna preclusione all'impugnazione della successiva delibera di approvazione della variante da parte della Regione. Pertanto, l'impugnazione della delibera regionale di approvazione della variante non può essere ritenuta tardiva. Il procedimento finalizzato all'espropriazione di terreni per la realizzazione di un'opera pubblica è illegittimo se si basa su un decreto di finanziamento regionale che presuppone la conformità del progetto all'allora vigente strumento urbanistico, quando in realtà tale conformità è stata successivamente conseguita mediante una variante al programma di fabbricazione, approvata in un momento successivo all'adozione del decreto di finanziamento. In tal caso, l'annullamento in autotutela, da parte della Comunità Montana, dell'autorizzazione originariamente rilasciata per il mutamento della destinazione del terreno sottoposto a vincolo idrogeologico determina il travolgimento di tutti gli atti successivi, inclusa la delibera regionale di approvazione della variante. È altresì illegittima la delibera del Consiglio comunale che approva la variante al programma di fabbricazione, qualora alcuni dei consiglieri che hanno partecipato alla relativa votazione siano proprietari (o parenti entro il quarto grado di proprietari) di terreni direttamente interessati e beneficiati dalla realizzazione dell'opera pubblica prevista nella variante, in quanto sussiste in capo a tali consiglieri un obbligo di astensione per conflitto di interessi, a tutela del principio di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE QUARTA
HA PRONUNCIATO LA PRESENTE
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3434 del 1999, proposto da:
- Ma.Gi. e Mo.Gi., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gr. Dal Mo. e Ca.Ga., ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano;
contro
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- il Comune di Crandola Valsassina, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ma.Be., ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano;
nei confronti di
- Go.An., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/44019 del 2 l…

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