Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5699 del 7 maggio 1999

ECLI:IT:CASS:1999:5699PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale, di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, la collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita ad episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita; deve cioe` risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante -che deve fare percio` tutto quanto in suo potere-, e decisamente rilevante in riferimento ai fini suindicati. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato correttamente esclusa l'attenuante per la rilevanza non decisiva di una collaborazione reticente, essendosi accertato che di altri elementi, taciuti, era in possesso il collaborante, idonei ad un compiuto accertamento dei fatti e ad una piu` vasta identificazione dei correi e quindi ad incisivamente operare nell'azione di contrasto e di neutralizzazione dell'attivita` illecita).    conforme: Sen 27/09/95 9891 sez 6 Pen

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