Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1644 del 2011

ECLI:IT:TARCT:2011:1644SENT

Massima

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Il Comune di Catania, nell'ambito di un piano di edilizia economica e popolare (PEEP), ha assegnato alla Società Cooperativa Edilizia ricorrente un lotto di terreno in diritto di superficie, regolato da apposita convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971. La convenzione prevedeva che il corrispettivo definitivo per la cessione del diritto di superficie sarebbe stato determinato successivamente, in base al costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione. Nonostante la previsione convenzionale, il Comune ha successivamente adottato atti unilaterali per rideterminare il corrispettivo dovuto dalla Cooperativa, senza il suo coinvolgimento. La Cooperativa ha impugnato tali atti, contestando la legittimità della pretesa comunale. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, ritenendo che: 1. Il Comune ha correttamente applicato le clausole della convenzione, che prevedevano la determinazione successiva del corrispettivo definitivo, in base ai costi effettivamente sostenuti. Pertanto, il Comune non ha unilateralmente modificato i patti convenzionali. 2. Il Comune non ha violato il termine di prescrizione, in quanto il diritto di credito non era ancora liquido ed esigibile al momento della stipula della convenzione, essendo necessaria la successiva determinazione dei costi. 3. Il Comune, nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, ha legittimamente rideterminato il corrispettivo dovuto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, senza che ciò possa essere considerato uno sviamento di potere finalizzato al risanamento del bilancio comunale. 4. Il mancato coinvolgimento della Cooperativa nella conferenza di servizi non inficia la legittimità degli atti impugnati, in quanto la Cooperativa era comunque a conoscenza della necessità di una successiva determinazione del corrispettivo definitivo. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto legittima la pretesa del Comune di Catania di richiedere alla Cooperativa ricorrente il pagamento del corrispettivo definitivo per la cessione del diritto di superficie, determinato in conformità alle previsioni della convenzione.

Sentenza completa

N. 01488/2007
REG.RIC.

N. 01644/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01488/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2007, proposto da Gli Amiconi Spa, Societa' Cooperativa Edilizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso la prima, in Catania, via V. Giuffrida, 37;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis))', con domicilio eletto presso la stessa, in Catania, via Oberdan, 141;

per l'annullamento

1) della nota del 12 aprile 2007 con cui il Comune di Catania, premessa l'assegnazione alla…

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