Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 237 del 12 marzo 1990

ECLI:IT:CASS:1990:237PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, cod. proc. pen. sollevata sotto il profilo che tale norma, nella parte in cui subordina la legittimazione del difensore dell'imputato contumace a proporre impugnazione al rilascio di uno specifico mandato, violerebbe i diritti della difesa. La necessità dello specifico mandato costituisce, infatti, il risultato di una consapevole scelta del legislatore rivolta ad una più incisiva tutela dei diritti di difesa dell'imputato e che, almeno per il contumace non irreperibile, appare improntata a criteri di ragionevolezza. Si è, invero, inteso evitare al contumace il quale non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e non abbia potuto, quindi, concordare con il difensore un'appropriata linea difensiva quanto alla proposizione del gravame e dei relativi motivi, il pregiudizio derivante da una iniziativa unilaterale ed affrettata dello stesso difensore, idonea a precludere la restituzione in termini e la possibilità di proporre per questa via un'impugnazione adeguatamente ponderata.

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