Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 16610 del 2007

ECLI:IT:TARNA:2007:16610SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa manifesti espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza pronunciarsi sulle spese di giudizio in assenza di costituzione in giudizio della parte resistente. Il principio di diritto affermato dalla sentenza è che la sopravvenuta mancanza di interesse della parte ricorrente, esplicitamente manifestata, comporta l'improcedibilità del ricorso amministrativo, indipendentemente dall'esito del merito della controversia. Ciò in quanto il processo amministrativo, essendo volto alla tutela di un interesse concreto ed attuale del ricorrente, non può proseguire in assenza di tale interesse. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in tal caso, non implica alcuna valutazione nel merito della legittimità dell'atto impugnato, ma si fonda esclusivamente sulla carenza sopravvenuta dell'interesse del ricorrente, che rappresenta il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione amministrativa. La mancata costituzione in giudizio della parte resistente, inoltre, comporta che non vi sia alcuna statuizione sulle spese processuali. Il principio affermato dalla sentenza è quindi volto a sancire che il venir meno dell'interesse del ricorrente, esplicitamente manifestato, determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle censure dedotte, e che in tale ipotesi non vi è alcuna pronuncia sulle spese di giudizio in assenza di costituzione della parte resistente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,

Sezione Sesta,

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1539/97 proposto da Gi. Ca., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mi., Ba. e Gi. Re., e domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., CONTRO il Comune di Fo., in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio, PER L'ANNULLAMENTO del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza ex art. 13 della legge n. 47/1985, concernente la demolizione delle opere di cui all'ordinanza sindacale n. 261/96. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il ((omissis)); Assenti i difensori del ricorrente alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007; Ritenuto in fatto e considerato in diritto; FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento. Con …

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