Cassazione penale Sez. I sentenza n. 971 del 13 luglio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:971PEN

Massima

Massima ufficiale
Le norme che attengono alla competenza del giudice non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in applicazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito. La disposizione dell'. 279 cod. proc. pen., che, nei procedimenti attribuiti alla corte d'assise, prevede, per le decisioni in materia di libertà personale, l'intervento della sezione istruttoria della corte d'appello, va interpretata restrittivamente, nel senso che l'intervento della predetta sezione è consentito nel concorso della duplice condizione che il procedimento si trovi nella fase degli atti preliminari al giudizio e che la corte d'assise non sia convocata in sessione. Il procedimento di appello entra nella fase degli atti preliminari, quando, scaduti i termini di tutte le prescritte formalità, gli atti sono trasmessi dal cancelliere del giudice a quo a quello del giudice superiore.(conf mass n. 147799; (conf mass n. 137678; (conf mass n. 132177; (conf mass n. 128786; (conf mass n. 123378; (conf mass n. 117667;

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