Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 305 del 2017

ECLI:IT:TARBA:2017:305SENT

Massima

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Il diniego di autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari su suolo pubblico è legittimo quando i pannelli proposti violano le distanze minime stabilite dalla normativa vigente dalle intersezioni stradali, al fine di preservare la sicurezza della circolazione, nonché quando la loro collocazione interferisce con la fruibilità degli spazi pubblici e le vedute dei fabbricati retrostanti, in quanto tali valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione comunale, la quale è tenuta a bilanciare gli interessi pubblici coinvolti, come la tutela della sicurezza stradale e del decoro urbano, con le esigenze di diffusione pubblicitaria del privato. Il regolamento comunale sulle affissioni, che prevede una distanza minima di 2 metri dalla carreggiata per i "manifesti", non trova applicazione ai "cartelli" pubblicitari, in quanto le due fattispecie sono distintamente disciplinate dalla normativa nazionale, sicché il privato non può invocare tale deroga per sottrarsi al rispetto delle distanze dai segnali stradali stabilite dall'art. 51 del d.P.R. n. 495/1992. Pertanto, il diniego di autorizzazione è legittimo quando i cartelli pubblicitari proposti non rispettano le distanze minime previste dalla legge dalle intersezioni stradali e dai segnali stradali, in quanto tali prescrizioni rispondono a preminenti esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché quando la loro collocazione interferisce con la fruibilità degli spazi pubblici e le vedute dei fabbricati retrostanti, rientrando tali valutazioni nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione comunale, la quale è tenuta a bilanciare gli interessi pubblici coinvolti con le esigenze di diffusione pubblicitaria del privato. Il silenzio assenso non opera in materia di autorizzazioni per l'installazione di cartelli pubblicitari su suolo pubblico, in quanto vengono in rilievo interessi pubblici sensibili, come la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale degli impianti, che richiedono un pronunciamento espresso dell'autorità competente.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/03/2017

N. 00305/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00605/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 605 del 2015, proposto da:
Ditta "I Capricorni" di Vincenzo Bruscella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Lovicario, con domicilio eletto presso lo Studio legale associato Trevi, in Bari, via Tommaso Fiore, n. 62;

contro

Comune di Altamura, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Bonelli, domiciliato
ex
art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;

per l'annullamento

previa sospensiva

- della nota n. 10361 del 17.2.2015 comunicata…

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