Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26318 del 10 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:26318PEN

Massima

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Il giudice cautelare è tenuto a valutare in modo concreto e specifico la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, senza poter fare ricorso a mere formule di stile o alla sola richiesta del pubblico ministero, dovendo altresì considerare tutti gli elementi rilevanti del caso concreto, ivi inclusi l'incensuratezza dell'indagato e il suo comportamento successivo al fatto, nonché i criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura, anche in relazione al decorso del tempo. Il giudice non può desumere automaticamente il pericolo di reiterazione del reato dalla sola natura dei fatti contestati, senza una valutazione concreta circa la disponibilità di mezzi e la ricorrenza di circostanze che possano rendere probabile la commissione di nuovi reati. Qualora il pubblico ministero abbia ottenuto successivamente dal giudice per le indagini preliminari una nuova ordinanza di custodia cautelare per i medesimi fatti, l'indagato perde l'interesse a impugnare il provvedimento cautelare precedente, così come il pubblico ministero perde l'interesse a coltivare l'appello avverso il precedente provvedimento di rigetto.

Sentenza completa

A carico di D. M. M., a suo tempo, fu disposto il fermo di PG, che il GIP convalidò, rigettando, viceversa, la contestuale misura di applicazione di custodia cautelare in carcere. A seguito di appello del PM, il TdR di Potenza emise ordinanza con la quale, accogliendo la impugnazione, emise la predetta misura cautelare. La prima sezione di questa Corte, accogliendo parzialmente il ricorso dell'indagato, annullò con rinvio l'ordinanza del TdR limitatamente alla omessa valutazione delle esigenze cautelari. Il TdR di Potenza, giudicando in sede di rinvio, ha emesso il provvedimento contro il quale, con l'attuale ricorso, il difensore del D. M. impugna nuovamente in sede di legittimità.
Il ricorrente deduce nullità della ordinanza per:
violazione di legge (art. 34 comma 1 c.p.p.),
omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. e quindi violazione e/o erronea applicazione di legge in riferimento agli artt. 292, 310 c.p.p.,
violazione e…

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