Cassazione penale Sez. III sentenza n. 44175 del 3 novembre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:44175PEN

Massima

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Il reato di produzione di materiale pedopornografico si configura anche quando l'agente abbia istigato o indotto il minore a realizzare detto materiale, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore che ne implica una strumentalizzazione idonea ad integrare il reato. Ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria una condotta di costrizione, essendo sufficiente che l'agente abbia provocato nel minore la volontà di realizzare il materiale pedopornografico. La definizione di pornografia minorile contenuta nell'art. 600-ter, comma 1, c.p. si caratterizza per il suo maggior rigore rispetto alla precedente, in quanto si contenta della rappresentazione "per scopi sessuali" degli organi genitali del minore e non esige più l'esibizione lasciva degli stessi, essendo sufficiente che la rappresentazione riguardi gli organi sessuali dei minori di età, anche altre zone erogene come il seno e i glutei, purché finalizzata a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo. Il reato tentato di produzione di materiale pedopornografico si configura anche quando l'agente minacci la pubblicazione di foto intime già in suo possesso al fine di ottenerne altre, in quanto tale condotta costituisce una forma di costrizione idonea a integrare il delitto tentato. L'ignoranza della minore età della persona offesa non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, se non era stata specificamente dedotta con l'atto di appello. In tema di reato continuato, per l'individuazione della violazione più grave, il giudice deve tener conto anche di tutte le circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso concreto, e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni, applicando soltanto successivamente l'aumento per la continuazione. La diminuente prevista dall'art. 89 c.p. costituisce una circostanza attenuante soggetta alle ordinarie regole per queste previste, salvo che sia diversamente stabilito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILI Andrea - Presidente

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filip - rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio - Consigliere

Dott. MAGRO Maria Beatrice - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/01/2023 della Corte di appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. REYNAUD Gianni Filippo;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DI NARDO Marilia, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, che ha concluso chiedendo la declarator…

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