Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6464 del 21 febbraio 2011

ECLI:IT:CASS:2011:6464PEN

Massima

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Il giudizio di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di soggetti diversi dagli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, ai sensi della legge n. 55 del 1990, art. 14, non è subordinato al rigoroso accertamento dei reati presupposti, essendo sufficiente la valutazione della pericolosità sociale del soggetto sulla base di elementi indiziari, anche diversi da quelli penalmente rilevanti, purché logicamente e ragionevolmente collegati alla sua condotta e al suo stile di vita. L'irrevocabilità dell'accertamento della pericolosità sociale è subordinata alla condizione "rebus sic stantibus", per cui la rivalutazione è possibile solo in presenza di elementi nuovi, mai valutati in precedenza o sopravvenuti, che incidano sulla valutazione della pericolosità, senza che sia necessario un previo accertamento della responsabilità penale. Pertanto, il giudice di prevenzione può legittimamente fondare il giudizio di pericolosità sociale anche su elementi diversi da quelli che hanno determinato l'archiviazione di procedimenti penali a carico del soggetto, purché logicamente e ragionevolmente collegati alla sua condotta e al suo stile di vita, senza che ciò comporti una indebita estensione dell'ambito applicativo della normativa antimafia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere

Dott. GENTILE Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pa. Ed. ;

avverso il DECRETO della Corte di Appello di ((omissis)) 12.5.2010;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PRESTIPINO ANTONIO Lette le conclusioni del Procuratore Generale.

OSSERVA

Il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, con decreto del 30.9.2009, respingeva l'istanza proposta da Pa. Ed. ai sensi della Legge n. 1423 del 1956, articolo 7, comma 2, al fine di ottenere la revoca della con…

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