Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5755 del 21 febbraio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:5755PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell`art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l`incompatibilita` del giudice del dibattimento che abbia emesso provvedimento di sequestro preventivo a procedere al giudizio di cognizione; e cio` sia perche` le misure cautelari sono per loro natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato la cui libera disponibilita` puo` costituire situazione di pericolo, sicche` possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza, sia perche` il giudice del dibattimento, fornito di "cognitio plena" in ordine alla "res iudicanda", e` necessariamente chiamato a risolvere anche le questioni preordinate, accessorie o incidentali rispetto al giudizio di cui e` gia` investito. (Fattispecie relativa a decreto di sequestro preventivo emesso nella fase predibattimentale). (v. Corte cost. sent. nn. 66 del 1997 e 177 del 1996).

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