Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1316 del 20 giugno 1988

ECLI:IT:CASS:1988:1316PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento di rigetto dell'eccezione di incostituzionalità non è soggetto, come tale, ad impugnazione attenendo alla verifica di un presupposto processuale (l'inesistenza di una pregiudiziale di incostituzionalità) di esclusiva competenza del giudice del processo. L'unico rimedio configurabile è allora la riproposizione della questione in ogni grado del processo dinanzi al giudice superiore il quale ne valuterà nuovamente la rilevanza.

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