Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26637 del 12 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:26637PEN

Massima

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Il falso ideologico commesso da pubblici dipendenti nell'ambito di relazioni e verbali di sopralluogo, finalizzato a procurare indebitamente la liquidazione di lavori già eseguiti, integra il reato di falso in certificazioni amministrative di cui all'art. 480 c.p. e non quello di falso ideologico di cui all'art. 479 c.p., in quanto gli atti falsi erano destinati a provare non solo i giudizi tecnici, ma anche il loro necessario presupposto, ovvero il mancato compimento del sopralluogo. La responsabilità penale dei pubblici dipendenti autori materiali delle falsità è configurabile sulla base di una valutazione logica e coerente delle risultanze probatorie, tra cui le dichiarazioni concordanti di altri testimoni e coimputati, senza che rilevi il carattere "interno" delle relazioni o la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, atteso che il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito. Anche la responsabilità del privato beneficiario delle false attestazioni è motivata in modo logico e coerente, in ragione del suo coinvolgimento nell'indicare ai tecnici i lavori già eseguiti e del suo interesse a ottenere indebitamente la liquidazione. La diminuzione di pena nella misura massima di un terzo, pur prossima al massimo, rientra nel potere discrezionale del giudice, mentre l'omessa menzione della pronuncia di condanna in dispositivo per uno dei capi d'imputazione integra un mero errore materiale, non ricorrendo alcun caso di nullità.

Sentenza completa

1. - Il procedimento riguarda reati di falso nelle relazioni in ordine ai lavori: a) (capo 1) presso l'ex Egam di S. Maria Capua Vetere con le quali veniva evidenziata la necessità di lavori urgenti di riparazione per l'importo di lire 20 milioni ciascuno, riconosciute come ideologicamente false atteso che esse prospettavano come attuale all'epoca della redazione (luglio 1992) una situazione degli immobili insussistente, poiché detti immobili erano stati già riparati da tempo, tant'è che erano ormai abitati dal maggio 1991: infatti, come risulta dalla fatture per l'acquisto dei materiali risalenti al 1990, erano stati eseguiti nel 1990/91; b) (capo 5): presso l'alloggio del custode dell'ex canapificio della stessa città, in realtà riparato prima del novembre 1991, tanto che era abitato da C. G., come da questi confermato ai carabinieri e del resto risultante dalle bollette Enel relative a data anteriore all'aprile, maggio 1992. I falsi erano …

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