Cassazione civile Sez. I sentenza n. 488 del 22 gennaio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:488CIV

Massima

Massima ufficiale
Il settimo comma dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (nel testo risultante dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147), il quale stabilisce che nel processo relativo al contenzioso elettorale amministrativo si applicano, ove non sia diversamente disposto, le norme del codice di procedura civile, con la riduzione a meta di tutti i termini, riguarda non solo i termini che operano all'interno delle singole fasi del procedimento, ma anche quelli fissati per la prosecuzione e la riassunzione del processo: conseguentemente, dopo la definizione del procedimento incidentale di regolamento di giurisdizione, la riassunzione del processo resta disciplinata dall'art. 367 Cod. proc. civ., con riduzione a meta del termine di sei mesi ivi previsto.

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