Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 9466 del 2007

ECLI:IT:TARNA:2007:9466SENT

Massima

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La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, prevista dall'art. 7 della legge n. 241/1990, costituisce un vizio di legittimità del provvedimento finale, in quanto tale garanzia partecipativa è preordinata non solo a consentire all'interessato di esercitare il proprio diritto di difesa, ma anche a permettere all'amministrazione di formare una più completa, meditata e razionale volontà decisoria. Tale obbligo sussiste anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità. Nella fattispecie, la natura del potere esercitato, gli effetti gravemente pregiudizievoli del provvedimento adottato, la mancanza di particolari esigenze di celerità e l'unicità dell'accertamento istruttorio sono tutti elementi che connotano la sussistenza dell'obbligo della fase partecipativa, la quale avrebbe potuto consentire all'interessato di interloquire con l'amministrazione e di incidere eventualmente sulla sua determinazione finale. Pertanto, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi ritenere irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990 in quanto trattasi di attività discrezionale, determina l'annullamento del provvedimento impugnato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

- Sezione Terza -
composto dai Giudici
Angelo Scafuri - Presidente est.
Vincenzo Cernese - Consigliere
Maria Laura Maddalena - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3999/1998 R.G. proposto da An. Es., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P. Pa., elettivamente domiciliato in Na. alla Via Fu. n. (...);
contro
il Comune di Na., in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura municipale;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 70 del 26 gennaio 1998 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso la nota n. 3342 del 15 maggio 1997 ed il fono n. 147 del 6 maggio 1997 nonchè la nota n. 1345 del 18 marzo 1998;
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO gli atti di costituzione in giudizio degli int…

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