Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8816 del 29 febbraio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:8816PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione, né dà luogo ad una situazione di incompatibilità, non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale. Pertanto, la mera circostanza che alcuni componenti del collegio giudicante abbiano già giudicato l'imputato per un diverso reato non comporta l'incompatibilità del giudice né la nullità del provvedimento, essendo necessario che il fatto storico oggetto dei due procedimenti sia il medesimo. Inoltre, la motivazione di un'ordinanza cautelare che applica una misura restrittiva della libertà personale può essere formulata in modo cumulativo, senza necessità di una specifica e analitica valutazione delle posizioni individuali degli indagati, purché risulti adeguatamente giustificata sulla base del complessivo contesto criminoso emerso dalle indagini, senza che ciò integri una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), c.p.p. Infatti, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. grava sulla difesa, che è chiamata a offrire la prova idonea a superarla, allegando elementi dai quali risulti che non sussistano le esigenze cautelari. Infine, il controllo di legittimità della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente ai requisiti di: 1) esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) assenza di illogicità evidenti, ossia congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Pertanto, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito gli elementi fattuali e probatori valutati dal giudice di merito, né riconsiderare le caratteristiche soggettive degli indagati e l'apprezzamento delle esigenze cautelari, trattandosi di accertamenti rientranti nell'esclusiva competenza del giudice a quo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. SARNO Giulio - Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere Rel.

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mb.Be., nato in Tunisia il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 31-10-2023 del Tribunale di Trento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31 ottobre 2023 il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Mb.Be. nei confronti dell'o…

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