Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6003 del 14 ottobre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:6003CIV

Massima

Massima ufficiale
La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in tema d'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, che è contemplata dall'art.. 1 della legge 23 dicembre 1966 n.. 1147, in coerenza con la natura di diritti soggettivi delle posizioni coinvolte, deve essere affermata indipendentemente dal fatto che sia intervenuto il provvedimento di convalida dell'elezione, non idoneo ad incidere sulla consistenza delle suddette posizioni ed altresì suscettibile di revoca o modifica da parte del giudice medesimo, ed inoltre non trova deroga nella nuova disciplina in materia d'ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981 n.. 154, né in particolare nell'art.. 7 di tale legge, considerato che l'eventuale mancato esperimento della procedura amministrativa davanti al consiglio municipale, prevista da detta norma, può condizionare soltanto la procedibilità o l'esame nel merito della domanda.

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