Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7482 del 4 giugno 2001

ECLI:IT:CASS:2001:7482CIV

Massima

Massima ufficiale
Il termine per la notifica dell'ordine d'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. è perentorio e, se non osservato, determina l'inammissibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio, senza che possano assumere rilievo, al fine di escludere tale effetto, le ragioni che hanno determinato l'inosservanza del termine, tranne che nell'ipotesi in cui appositi provvedimenti legislativi siano intervenuti per disciplinare determinate situazioni d'impedimento o per accordare opportune proroghe.

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