Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1149 del 2012

ECLI:IT:TARLE:2012:1149SENT

Massima

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La mancata impugnazione degli atti amministrativi presupposti, immediatamente lesivi della sfera giuridica del ricorrente e ai quali siano riferibili le censure formulate, comporta l'inammissibilità del ricorso proposto avverso gli atti successivi e consequenziali. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il ricorrente contesti la trasparenza dei criteri di determinazione di un contributo, i costi da lui sopportati per la realizzazione di opere di urbanizzazione, nonché l'illegittimità di sanzioni applicate in relazione a precedenti provvedimenti, in quanto tali questioni risultano riferibili agli atti presupposti non tempestivamente impugnati. L'omessa impugnazione degli atti immediatamente lesivi della sfera giuridica del ricorrente, ai quali siano riconducibili le censure formulate, determina l'inammissibilità del ricorso proposto avverso gli atti successivi e consequenziali, in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui la mancata impugnazione degli atti presupposti, ancorché non espressamente citati, comporta l'inammissibilità del ricorso. Tale principio è volto a garantire la certezza dei rapporti giuridici e l'effettività della tutela giurisdizionale, impedendo che il ricorrente possa eludere i termini di impugnazione degli atti immediatamente lesivi della propria sfera giuridica, contestandoli indirettamente attraverso l'impugnazione di atti successivi e consequenziali.

Sentenza completa

N. 01862/2004
REG.RIC.

N. 01149/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01862/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1862 del 2004, proposto da:
- D’((omissis)), rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ((omissis)), in Lecce alla via Zanardelli 7;

contro

- il Comune di Statte, non costituito;

per l’annullamento

- dell’iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento n. 106 2004 00143563 86, emessa dalla So.ge.t. s.p.a. di Taranto per l’importo di euro 12.553,45, a seguito di addebito richiesto dal Comune di Statte per il ruolo ordinario n. 2004/2025 - codice tributo 9141 - anno di riferimento 1999; estremi dell’atto AV9057 - 1998071NOT. del 24 luglio 1998, reso esec…

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