Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15271 del 5 aprile 2018

ECLI:IT:CASS:2018:15271PEN

Massima

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Il giudice penale, in presenza dell'impugnazione della sola parte civile avverso una sentenza di assoluzione per un reato abrogato e qualificato come illecito civile, deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza alcun potere di modificare la formula assolutoria originaria. Ciò in quanto, in assenza di efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel successivo giudizio civile, non è ravvisabile un interesse della parte civile all'impugnazione finalizzata ad impedirne l'operatività. Il giudice penale, inoltre, non potrebbe procedere all'accertamento del reato, nemmeno ai soli effetti civili, in considerazione dell'intervenuta espunzione della relativa fattispecie dall'ordinamento penale. Quanto al diritto alla rifusione delle spese processuali, l'imputato non può ottenere quelle relative al giudizio di primo grado, in assenza di impugnazione del capo della sentenza che non gliele aveva liquidate, né quelle di secondo grado, poiché la declaratoria di inammissibilità dell'appello comporterebbe, al più, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del procedimento, ma non la rifusione delle spese sostenute dall'imputato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere

Dott. MOROSINI E. Maria - rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/07/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MOROSINI ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile per le spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha …

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