Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8112 del 11 settembre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:8112PEN

Massima

Massima ufficiale
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 lett. a) del D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'amnistia il reato di lesioni personali colpose limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che abbiano determinato le conseguenze di cui al primo comma n. 2 ed al secondo comma dell'art. 583 cod. pen. in riferimento all'art. 3 cost. è manifestamente infondata. Il legislatore - infatti - in una organizzazione statale, quale l'attuale, fondata sul lavoro, ha inteso sottolineare il valore sociale della tutela dell'incolumità del lavoratore, quale valore preminente rispetto ad ogni altra tutela. E' poi inconferente il richiamo all'art. 27 cost., poiché questa norma attiene all'affermazione che la responsabilità penale è personale, alla "presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva ed allo scopo sociale e rieducativo della pena".

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