Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 222 del 12 gennaio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:222CIV

Massima

Massima ufficiale
Il giudice della causa in relazione alla quale sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione è tenuto a sospendere il processo, a norma dell'art.. 367 cod. proc. civ., a seguito della produzione di copia notificata del ricorso per regolamento, salvo che sia in grado di escludere, in via di delibazione incidentale, l'ammissibilità a procedibilità del ricorso medesimo, cioè la sua idoneità ad investire le sezioni unite della suprema corte della questione di giurisdizione. Qualora detto giudice non abbia ottemperato all'indicato obbligo, ovvero abbia ritenuto di esserne esente, per un riscontro incidentale d'inammissibilità od improcedibilità del regolamento poi superato dalla pronuncia delle sezioni unite che ne abbia esplicitamente od implicitamente affermato l'ammissibilità e procedibilità, tutti gli atti del processo, a partire dalla data del deposito del ricorso per regolamento presso la cancelleria del giudice a quo, sono affetti da nullità per difetto temporaneo di giurisdizione, e tale nullità, la quale non resta esclusa per il fatto che in sede di decisione del regolamento sia stata dichiarata la giurisdizione dello stesso giudice a quo, può essere fatta valere con i mezzi d'impugnazione, e, quindi, anche con il ricorso ordinario per cassazione.

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