Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2784 del 9 giugno 1989

ECLI:IT:CASS:1989:2784CIV

Massima

Massima ufficiale
La violazione da parte di avvocato o procuratore del dovere di lealta` e probita`, ovvero del divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive, a norma degli artt. 88 ed 89 c. p.c., puo` dar luogo, oltre ai provvedimenti adottabili nel processo in cui tali fatti vengono commessi, anche l'irrogazione di sanzione disciplinare, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ove il relativo comportamento non sia conforme alla dignita` ed al decoro della professione (alla stregua di valutazioni di merito, in ordine alle quali il sindacato delle sezioni unite della corte di cassazione, su ricorso contro pronuncia del consiglio nazionale forense, e` circoscritto ad eventuali vizi della motivazione). da vedere: [s84\05245];

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