Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11003 del 2 agosto 1990

ECLI:IT:CASS:1990:11003PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della costituzione, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 248 dpr 28 luglio 1989 n. 271 nella parte in cui esclude che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore nel nuovo codice di procedura penale, la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti non possa essere sperimentata quando il processo abbia superato la fase degli atti preliminari al giudizio di primo grado, in quanto la norma in questione si inquadra nel principio di ordine generale "tempus regit actum", che trova la sua massima estensione in tema di atti processuali e che risponde all'esigenza di assicurare una disciplina differenziata per situazioni processuali obiettivamente diverse.

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