Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11769 del 24 agosto 1990

ECLI:IT:CASS:1990:11769PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di valutazione delle prove, l'art. 192, terzo comma nuovo cod. proc. pen. pone la regola che, senza il conforto di elementi diversi da quello della chiamata in correità, pur avente il carattere della intrinseca credibilità, non può ritenersi acquisita una attendibile prova penale. Ne consegue che la sentenza di condanna fondata su dichiarazioni accusatorie di coimputati rimaste prive di elementi idonei a corroborarle deve essere annullata. L'annullamento è senza rinvio nel caso in cui le lacune non possano essere colmate nel giudizio di rinvio, essendo unica fonte di prova le dichiarazioni singole dei coimputati e non delineandosi, sulla base di un nuovo esame dei fatti, da parte del giudice di rinvio, la possibilità di nuove emergenze processuali.

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