Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8212 del 22 luglio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:8212CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di etichettatura di prodotti alimentari, l`indicazione, prescritta dall`art. 3, lett. i) del d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322, della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale, ha carattere puramente alternativo.  Pertanto, nel caso in cui i prodotti siano sia fabbricati che confezionati in Italia, e` sufficiente l`indicazione della sede dello stabilimento di confezionamento, non essendo tale possibilita` subordinata alla circostanza che la produzione sia stata effettuata all`estero.

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