Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4389 del 24 gennaio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:4389PEN

Massima

Massima ufficiale
Il termine per proporre la richiesta di riesame di una misura coercitiva decorre, per il difensore, dalla notificazione dell`avviso di deposito dell`ordinanza che dispone la misura, con esclusione di qualsiasi atto equipollente, ivi compreso l`interrogatorio dell`indagato.  Le formalita` richieste dal codice, infatti, rispondono oltre che a criteri di razionalita`, ad esigenze di tutela del diritto di difesa, giacche` questa, tecnicamente, non puo` fondarsi soltanto sulla conoscenza del capo di imputazione e degli elementi di prova addotti, anche se contestati nell`interrogatorio, non potendosi prescindere dall`esame della motivazione del provvedimento che si intende impugnare.    conforme:

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