Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3226 del 16 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3226CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di elezioni amministrative, e con riguardo alla controversia instaurata davanti al giudice amministrativo, in quanto attinente alla regolarita` delle operazioni elettorali (art. 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 ed art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), l'ingiustificata contestazione della giurisdizione del predetto giudice, mediante ricorso per regolamento preventivo proposto al mero fine di ritardare la definizione del giudizio, rende applicabile a carico del ricorrente l'art. 96 primo comma c. p.c. sulla responsabilita` processuale aggravata, e ne comporta quindi, su istanza della controparte, la condanna al risarcimento dei danni. da vedere:[s85\00355] [s83\03786]

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