Cassazione penale Sez. III sentenza n. 34416 del 12 settembre 2024

ECLI:IT:CASS:2024:34416PEN

Massima

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Il mancato contestuale deposito, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione, comporta l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna, non essendo sufficiente la mera indicazione della residenza dell'imputato nell'atto di conferimento del mandato al difensore per impugnare la decisione di primo grado. La nuova disciplina normativa, introdotta per garantire la regolarità del contraddittorio e la certezza delle comunicazioni processuali, impone che l'imputato, all'atto della proposizione dell'impugnazione, manifesti espressamente la volontà di indicare un luogo diverso dalla residenza ove ricevere le notifiche successive, non potendo tale volontà essere desunta implicitamente da altri atti del procedimento. L'inosservanza di tale adempimento, a pena di inammissibilità dell'appello, risponde all'esigenza di assicurare la tempestiva conoscenza da parte dell'imputato degli sviluppi del giudizio di secondo grado, evitando che la mancata notifica del decreto di citazione possa pregiudicare il suo diritto di difesa. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in assenza della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio, non determina pertanto una violazione del diritto di difesa, ma costituisce piuttosto una legittima conseguenza del mancato adempimento di un onere processuale introdotto dal legislatore a garanzia del contraddittorio e della regolarità del procedimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo - Presidente

Dott. PAZIENZA Vittorio - Relatore

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

Dott. MAGRO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Fe.Do., nato a N il (Omissis)
Avverso l'ordinanza emessa in data 15/12/2023 dalla Corte d'Appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del ((omissis)), che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/12/2023, la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile, per il mancato contestuale deposito, ai sensi del…

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