Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1457 del 2011

ECLI:IT:TARBA:2011:1457SENT

Massima

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Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione oltre i termini previsti dalla legge sull'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e sull'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al medesimo impianto, configura un silenzio-inadempimento che legittima il ricorrente a chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Il decorso dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, senza che l'amministrazione si sia pronunciata espressamente, integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 31 del codice del processo amministrativo, in presenza di una posizione qualificata del soggetto istante che legittima la richiesta. L'amministrazione è quindi tenuta a pronunciarsi espressamente sulle istanze presentate entro il termine assegnato dal giudice, in ossequio al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché al dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990. Il mancato rispetto dei termini procedimentali, oltre a configurare un'ipotesi di silenzio-inadempimento, determina altresì la violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici e del legittimo affidamento del privato nella conclusione tempestiva del procedimento amministrativo. L'accoglimento del ricorso comporta la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza.

Sentenza completa

N. 01162/2011
REG.RIC.

N. 01457/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01162/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2011, proposto da:
Società Idroelettrica del Carpino 2 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Bari, via Putignani, 50;

contro

Regione Puglia;

per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dalla Regione Puglia in ordine:

a) all’istanza di autorizzazione unica
ex
art. 12 dlgs n. 387/2003, presentata dalla ricorrente in data 4.4.2007, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi ne…

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