Cassazione penale Sez. III sentenza n. 50922 del 8 novembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:50922PEN

Massima

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Il giudice, nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso a manifestazioni sportive, è tenuto a garantire il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento amministrativo, al fine di consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa e l'instaurazione del "contraddittorio cartolare". L'inosservanza di tale termine, previsto dalla legge, comporta la nullità generale del provvedimento di convalida, limitatamente alla prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia giudiziaria, restando impregiudicata la parte del provvedimento relativa al divieto di accesso ai luoghi, impianti e manifestazioni, in ragione della natura amministrativa di tale prescrizione. Il giudice, pertanto, nel procedimento di convalida di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, deve garantire il rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento, entro il quale il pubblico ministero può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa. L'inosservanza di tale termine comporta la nullità generale del provvedimento di convalida, limitatamente alla prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia giudiziaria, ferma restando la validità della parte del provvedimento relativa al divieto di accesso ai luoghi, impianti e manifestazioni, in ragione della natura amministrativa di tale prescrizione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella - rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

Dott. MOLINO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS) nel procedimento a carico di quest'ultimo;
Avverso l'ordinanza del 18/02/2016 del GIP TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'obbligo di presentazione del sottoposto all'Autorita' Giudiziaria.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 18 febbraio 2016, il GIP del Tribunale d…

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