Tribunale civile Taranto sentenza n. 1 del 3 gennaio 2024

Massima

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Il contratto di locazione validamente stipulato tra le parti obbliga il conduttore al pagamento del canone pattuito, anche in assenza di specifica contestazione dei fatti costitutivi del credito da parte del conduttore opponente, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Il conduttore opponente che sollevi eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria del locatore ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. L'esistenza di un pignoramento presso terzi o di irregolarità fiscali, contributive o previdenziali non incide sulla sussistenza del credito, ma rileva solo in sede esecutiva ai fini dell'effettivo pagamento. Il giudice, nel confermare il decreto ingiuntivo, deve precisare che l'importo accertato a carico del conduttore opponente debba essere corrisposto, ove non già avvenuto, direttamente ai terzi indicati nelle ordinanze di assegnazione di somme, senza che il conduttore possa pretenderne il pagamento in proprio favore. Il provvedimento cautelare emesso nel corso del giudizio, che ordina il pagamento di una somma a tutela di esigenze specifiche, deve essere confermato in assenza di fatti sopravvenuti che ne inficino la necessità, non potendo il mero decorso del termine per adempiere comportare la sua caducazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7209/2021, promossa
DA
AZIENDA Sa.Lo. (As.Ta.), (C.F. (...)) con sede in T. al Viale V. n. 31 in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Ma.Ca.;
-parte opponente-
CONTRO
Ma.Lo. s.r.l. (P.I. (...)), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sa.Le. congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ma.Le.
parte opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, Ma.Lo. s.r.l. documentava di aver stipulato un contratto di locazione in data 08.03.2012 per un immobile sito in T., contrada L. alla via As. 1, di cui era proprietaria, con As.Ta., da destinare a C.R.A.P. nell'a…

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