Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16279 del 8 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:16279CIV

Massima

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MASSIMA GIURIDICA In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nel Decreto Legislativo n. 252 del 2005, articolo 8, comma 1, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (articolo 1268 c.c.) bensì una cessione di credito futuro (articolo 1260 c.c.). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi della L. Fall., articolo 93. La disciplina della previdenza complementare, collocata nell'alveo dell'articolo 38 Cost., è informata al principio di autonomia contrattuale, ancorché "funzionalizzata", consentendo alle parti la libera selezione dello specifico strumento negoziale tramite cui effettuare il finanziamento del Fondo previdenziale, il quale può quindi estrinsecarsi non solo in una delegazione di pagamento, ma anche in una cessione al Fondo del credito futuro per quote di TFR. Il contesto normativo di riferimento, in particolare il Decreto Legislativo n. 80 del 1992, articolo 5, lascia presumere che il "conferimento" del TFR maturando mantenga ferma la legittimazione attiva del lavoratore, dovendosi in linea di principio interpretare come mera delegazione di pagamento - destinata a sciogliersi con il fallimento, a norma della L. Fall., articolo 78, comma 2 - salvo che emerga che si sia trattato di una vera e propria cessione di credito, con conseguente trasferimento del relativo diritto al Fondo complementare. Il riconoscimento del diritto alla portabilità e al riscatto delle posizioni individuali presso i fondi pensione complementari è in sintonia con l'assetto dato dal legislatore delegato al sistema previdenziale integrativo, mediante i Decreto Legislativo n. 124 del 1993 e Decreto Legislativo n. 252 del 2005, con l'obiettivo di favorire la reale liberalizzazione dei diversi veicoli pensionistici complementari e l'affermazione di una consapevole scelta del lavoratore nello strumento ritenuto più idoneo alla realizzazione della copertura previdenziale, in una cornice normativa volta ad ampliare le libertà di scelta dei lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari, coerentemente con l'estensione dei margini di libera circolazione nel sistema della previdenza complementare e in una logica di sviluppo, in senso compiutamente Europeo, della disciplina nazionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6750/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), giusta procura speciale allegata al ricorso ( (OMISSIS));
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;
- intimato -
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di SIRACUSA n. 40/2021 depositato il 26/01/2021;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA…

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