Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9358 del 13 agosto 1998

ECLI:IT:CASS:1998:9358PEN

Massima

Massima ufficiale
Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 c.c., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti che sono redatti, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione. Sono atti pubblici, quindi, anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come la dichiarazione del privato al pubblico ufficiale. È atto pubblico, quindi, la domanda rivolta al Ministero per il commercio con l'estero con la quale il richiedente attesta al pubblico ufficiale di esercitare attività professionale nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi, condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'importazione di bovini a dazio agevolato.

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