Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16892 del 4 dicembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:16892PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazioni, a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 codice procedura penale, nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, capoverso, detto codice, avverso la sentenza pretorile di proscioglimento per estinzione del reato per amnistia o prescrizione (c. cost. 21 luglio 1983 n. 224), la sentenza del pretore con la quale viene dichiarata la estinzione del reato per amnistia non è soggetta a ricorso per cassazione ma ad appello. Ne consegue che, azionato un mezzo non consentito dalla legge, quale il ricorso per cassazione, non potendosi in alcun modo parlare di un semplice errore ostativo nell'indicazione del tipo di gravame, ove la volontà di proporre tale mezzo risulti attraverso la formulazione del motivo e l'esplicito riferimento all'art. 524 codice procedura penale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.