Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 29604 del 25 luglio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:29604PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, essendo escluso il vizio di motivazione. Pertanto, il ricorso proposto per motivi diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La Corte di Cassazione, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, ha ribadito i limiti ristretti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, in conformità alla recente riforma legislativa che ha inteso valorizzare il consenso dell'imputato e deflazionare il contenzioso. Il vizio di motivazione, non rientrando tra i motivi di ricorso tassativamente previsti, non può essere fatto valere in questa sede, comportando l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle relative spese.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

Dott. NICASTRO Giusepp - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Como;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Como, con sentenza del 24/03/2022, applicava nei confronti di (OMISSIS) la pena concordata dalle parti, ex articolo 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'articolo 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1).
Con…

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