Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4937 del 6 maggio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:4937CIV

Massima

Massima ufficiale
Non puo` costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimita` costituzionale, perche` il relativo provvedimento (benche` eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte Costituzionale, e, d`altra parte, la stessa questione puo` essere riproposta in ogni grado di giudizio. Tuttavia, si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimita` costituzionale non si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all`obiettivo di conseguire una pronuncia piu` favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l`impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato della norma giuridica la cui costituzionalita` e` contestata.    da vedere: [s82\04973]  conforme: Sen 23/04/1987 3922 Civ

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