Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7740 del 27 maggio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:7740PEN

Massima

Massima ufficiale
L'inosservanza dell'obbligo di risiedere in un determinato comune imposto, con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, prima della legge 3 agosto 1988 n. 327 mantiene il carattere di illecito penale, previsto e punito dall'art. 9, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 anche dopo l'entrata in vigore della detta legge 327 del 1988 perche` con questa legge non e` stato eliminato l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, ma e` stata soltanto delimitata l'imposizione di detto obbligo al comune di residenza o dimora abituale del sottoposto a misura di prevenzione, mentre per le persone alle quali era stato imposto il soggiorno in un comune diverso e` stato disposto il trasferimento nell'originario luogo di residenza, salvo che non venga sostituita detta misura con quella del divieto di soggiorno in uno o piu` comuni o in una o piu` province.

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