Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11470 del 27 novembre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:11470PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impedimento del difensore di fiducia non costituisce di per sé una causa di assoluta necessità per il rinvio del dibattimento - pertanto il mancato accoglimento della relativa istanza rientra nell'esercizio del potere discrezionale del giudice, insuscettibile di censura anche sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa dell'imputato quando si sia provveduto, in mancanza di altro difensore di fiducia, alla nomina del difensore di ufficio.

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